Marchi

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Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa  da  quelli di altre imprese.
Il marchio deve:

  • Avere capacità distintiva: non può limitarsi a parole descrittive del tipo di attività svolta o del prodotto.
  • Essere lecito: non può essere in contrasto all’ordine pubblico e non deve violare le disposizioni di legge  ad esempio un marchio che sia contro la morale o il buon costume viene rifiutato.

Il marchio può distinguersi in :

  • marchio denominativo, che è costituito solo da parole
  • marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia. Ai fini del deposito si considera figurativo anche il marchio misto (composto da parole e elementi figurativi)
  • marchio di forma o tridimensionale, che è costituito da una forma tridimensionale e che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto

Recentemente sono stati introdotti nella disciplina nazionale, ci sono i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici.

Infine esiste il marchio collettivo che è quel marchio che svolge una funzione di garanzia per i consumatori, perché garantisce che i prodotti o i servizi da esso contraddistinti possiedano determinate caratteristiche circa la loro origine, natura o qualità.

Una domanda di marchio collettivo prevede il deposito di un regolamento d’uso che stabilisce chi e in che modo può usare tale marchio.

Il marchio collettivo è usato da più soggetti. Il titolare del marchio, ottenuta la registrazione, ne concederà l’uso a chi ne farà domanda e quest’ultimo lo utilizzerà legittimamente rispettando il Regolamento d’Uso depositato.

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Marchi in Italia:

In Italia il marchio viene registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM di Roma e ha valore solo sul territorio italiano. La protezione del marchio è concessa per i prodotti e/o servizi contraddistinti nella relativa domanda. Come in gran parte degli stati esteri, in Italia é possibile depositare il marchio in più classi di prodotti e/o di servizi (Classificazione di Nizza).

Non è possibile ampliare la classificazione di un marchio depositato, prodotti e o servizi aggiuntivi possono essere inclusi esclusivamente in una nuova domanda di marchio. L’iter di registrazione avviene mediante il deposito della domanda di marchio presso l’UIBM che, accertati i requisiti formali e l’assenza di impedimenti assoluti alla registrazione (il marchio deve essere rappresentabile graficamente, distintivo, non essere decettivo, né contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume), ne acconsente la pubblicazione sul Bollettino Italiano dei marchi.

Eventuali opposizioni possono essere depositatate presso l’UIBM da terze parti legittimate e interessate entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda.

Trascorsi i tre mesi o, in caso di opposizione, una volta estinto il procedimento di opposizione, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato/attestato di registrazione del marchio e da quel momento in poi il marchio è utilizzabile in associazione al simbolo®; diversamente, finché si é ancora in fase di domanda di marchio, é possibile usare il segno ™ che significa “trade mark” e può essere presente su tutti i marchi d’impresa registrati e non, con riferimento alla commercializzazione di prodotti. Questo simbolo viene utilizzato per indicare la probabile esistenza di diritti (uso di fatto, domanda pendente).

Marchio dell’Unione Europea:

Il marchio dell’Unione europea (in precedenza marchio comunitario) viene registrato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di Alicante ed è valido su tutto il territorio dell’UE, ossia su tutti i Paesi membri dell’UE (e si estende automaticamente ai nuovi ingressi). Il procedimento di registrazione è centralizzato ed avviene tramite il deposito di un’unica domanda di marchio presso l’EUIPO, il che rappresenta un indubbio vantaggio, ma significa altresì che la domanda di marchio può essere potenzialmente esposta, in ognuno dei Paesi dell’UE e all’EUIPO, a possibili conflitti con eventuali marchi anteriori rispetto ai quali il marchio richiesto risultasse confondibile.

Anche per tale motivo la ricerca preventiva di anteriorità, svolta in previsione del deposito della domanda di marchio europeo, costituisce un valido strumento per definire la migliore strategia di tutela da attuare: se dovessero emergere particolari criticità connesse a possibili marchi anteriori potenzialmente confliggenti, il titolare può prendere eventualmente in considerazione l’opzione alternativa della registrazione del proprio marchio a livello nazionale e/o internazionale, a seconda dei casi.

Similmente al marchio italiano, il marchio dell’Unione europea deve rispettare requisiti formali e sostanziali che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’UE, in tutte le relative lingue ufficiali, e la Classificazione di Nizza; successivamente all’esame e se positivo, la domanda di marchio viene pubblicata sul Bollettino Marchi dell’UE. In assenza di opposizione o di osservazioni di terzi, il marchio è registrato e la registrazione viene pubblicata. L’iter di registrazione si conclude con il rilascio del certificato di registrazione del marchio.

Marchio internazionale:

La registrazione del marchio internazionale viene concessa dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra. Regolata dal Sistema di Madrid, essa consiste in una procedura di deposito che, attraverso un’unica domanda, consente di designare più Stati membri aderenti al Sistema di Madrid. La domanda di marchio internazionale è sempre basata su una precedente corrispondente domanda/registrazione di marchio nazionale o di marchio europeo, pertanto, a seconda dei casi, essa deve essere presentata all’Ufficio Marchi nazionale del paese nazionale d’origine o all’EUIPO che provvederanno quindi a notificarla all’OMPI. All’OMPI spetta l’esame formale della domanda, la registrazione del marchio e  l’emissione del certificato di registrazione; inoltre, l’OMPI provvederà quindi a notificare la registrazione del marchio ai singoli Uffici Marchi nazionali dei Paesi designati, dove il marchio inizierà l’iter di registrazione come domanda di marchio nazionale, in base alle normative locali vigenti.

Salvo rifiuti o opposizioni, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi designati al passare di un periodo variabile in genere dai 12 ai 18 mesi.

Una registrazione di marchio internazionale può essere estesa ad ulteriori Stati membri (designazione territoriale successiva), senza limiti di tempo.

Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale o europeo su cui è basato. Se in tale periodo viene meno l’esclusiva del marchio nazionale o europeo di base, perde di efficacia anche il marchio internazionale, fatta salva la possibilità di convertirne nazionalmente la validità nei Paesi designati d’interesse dietro apposita procedura.

La validità di un marchio registrato può essere variabile da Stato a Stato ma generalmente è di dieci anni. I marchi registrati italiani, europei ed internazionali hanno validità dieci anni, suscettibile di rinnovo per ulteriori periodi decennali senza limite, mentre i relativi diritti di esclusiva decorrono dalla data di deposito della domanda di marchio o dalla data dell’eventuale priorità rivendicata.

I costi per il deposito e la registrazione di un marchio sono variabili, anche in considerazione delle tasse ufficiali dei paesi designati.

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