Diritto d’autore

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In Italia sono proteggibili con il diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno che siano originali e dotate di carattere creativo. Il diritto d’autore si applica ad una vasta gamma di opere, ad esempio, alle arti figurative, alla musica, alla letteratura, all’architettura e all’ingegneria, al teatro, alla cinematografia, ai programmi per elaboratore e alle banche dati.

Il diritto d’autore nasce nel momento in cui l’opera viene creata e nessun adempimento formale è richiesto per poter ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera.

Gli adempimenti utilizzati, quali il deposito o la registrazione del diritto d’autore, sono importanti per aversi data certa e contenuto identificato.

All’autore, generalmente colui che crea l’opera, vengono riconosciuti una serie di diritti di carattere sia morale che patrimoniale.

I diritti morali, che nascono nel momento in cui viene creata l’opera, sono inalienabili, sopravvivono cioè anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica, ed illimitati temporalmente.

Per diritto morale dell’autore s’intende il diritto dell’autore:

– alla paternità dell’opera, cioè il suo diritto di essere riconosciuto autore dell’opera;

– all’integrità dell’opera, cioè il diritto di vietare ogni modifica dell’opera che in qualche modo possa danneggiare la sua reputazione;

– alla pubblicazione, cioè la facoltà dell’autore di decidere se pubblicare o meno l’opera.

I diritti patrimoniali, o diritti di utilizzazione economica, consistono in tutte quelle azioni che permettono all’autore di conseguire un vantaggio economico. Fra tali diritti si possono citare il diritto di riprodurre l’opera in qualsiasi modo e forma; il diritto di distribuzione, quindi il diritto di porre in commercio l’opera, il diritto di diffusione dell’opera, ad esempio attraverso la televisione, la radio, Internet, ecc., il diritto di elaborazione, quindi di modificare l’opera originale, ecc.

In Italia, i diritti patrimoniali su un diritto d’autore hanno una durata nel tempo che decorre dal momento della creazione dell’opera fino, in generale, al termine di 70 anni, dopo la morte dell’autore.

Tutela territoriale del diritto d’autore

Al di fuori dei confini nazionali, la protezione del diritto d’autore trova la propria fonte principale nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata anche dall’Italia e conosciuta anche come Convenzione Universale sul Diritto d’Autore, adottata a Berna nel 1886.

Tale Convenzione è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore fra numerosi stati di tutti i continenti: ogni contraente deve riconoscere come soggetto a diritto d’autore anche il lavoro creato da cittadini degli altri stati che aderiscono a tale Convenzione. La tutela è automatica e nessun deposito, né registrazione sono richiesti. Inoltre alle nazioni firmatarie è proibito richiedere alcuna formalità che possa ostacolare il godimento e l’esercizio del diritto d’autore come, per esempio, una registrazione degli autori stranieri.

Infine, vi sono altre Convenzioni internazionali che tutelano gli interessi degli Autori, quale la Convenzione Universale di Ginevra e la Convenzione di Roma che tutela gli artisti, interpreti ed esecutori.

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